Maltempo. Valido l’anno scolastico con meno di 200 giorni, ma le scuole hanno anche autonomia di decisione

maltempo scuolaE’ quanto comunicato dal Ministero con la nota prot. n.1000 del 22 febbraio 2012. La norma “salva – anno scolastico”, derogare infatti al numero dei 200 giorni, ma consente comunque alle singole istituzioni scolastiche di deliberare adattamenti del calendario scolastico per il recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati, per consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento e permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione. Segnaliamo anche un’interrogazione parlamentare volta a salvare la validità dell’anno scolastico per i supplenti che non hanno potuto prendere servizio dal 1° febbraio a causa della chiusura delle scuole.

Dopo una lunga premessa la nota risolve il problema affermando in maniera chiara

è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole

[banner network=”altervista” size=”468X60″]

Nei paragrafi successivi si mette in valore invece l’autonomia decisionale delle singole istituzioni scolastiche che “potranno valutare [….] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati”.

Le decisioni delle scuole ” dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122″

La nota chiarisce dunque i termini entro i quali muoversi. Di conseguenza rimangono valide, se non espressamente ritirate, le decisioni già assunte a livello regionale o provinciale.

Segnaliamo anche un’importante interrogazione parlamentare, della quale però non si è tenuto conto nell’emanazione della nota, e dunque il problema rimane irrisolto.

L’interrogazione è degli On. Ghizzoni, Coscia e Rossa e prende in considerazione la situazione di quei docenti che avendo ricevuto una proposta di supplenza a partire dal 1° febbraio, non hanno potuto assumere servizio a causa della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività didattiche, con conseguente slittamento della loro assunzione giuridica ed economica.

La legge 124/99 art. 11 comma 14 prevede che “Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato […] è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Ne consegue che la mancata assunzione di servizio dal 1° febbraio, per cause non imputabili alla volontà del docente, comporti la non riconoscibilità dell’anno scolastico ai fini della valutazione della carriera scolastica, con evidente danno a livello previdenziale e assistenziale (viene cioè valutato il punteggio a partire dal giorno di assunzione ma l’anno scolastico non sarà valido come pre ruolo, non avendo avuto inizio dal 1° febbraio).

La nota del Ministero

Fonte: Orizzontescuola.it

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *